A pochi giorni dai nuovi decreti emanati dal governo il 14 gennaio, sono state aggiornate le faq nell’apposita pagina di Palazzo Chigi. Sono stati forniti numerosi chiarimenti sulle ultime misure adottate. Ecco i più importanti.

È possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), ma solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. Si tratta di una possibilità limitata al rientro e questo perché le disposizioni in vigore consentono, dal 16 gennaio 2021, di fare “rientro”, appunto, alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”.

Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla rossa (quindi arancione o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento, “esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute”.

È inoltre consentito “se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista”. Si agli spostamenti tra regioni di diverso colore per i funerali dei parenti. Se una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, o non sia autosufficiente o abbia un altro impedimento, può farsi accompagnare da un familiare o persona incaricata al trasporto.

Inoltre, “È possibile spostarsi da un Comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto”.

Le faq del Governo chiariscono che il “motivo di lavoro”, che giustifica gli spostamenti, può essere comprovato, oltre che con l’autocertificazione, anche esibendo “adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata”. In area rossa, gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza” mediante “apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario”.

“L’attività di dog sitting è consentita dal dpcm” perché si tratta “di attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica”. È quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo, nella sezione che riguarda l’area rossa. Invece l’attività venatoria (la caccia) o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all’interno dell’area gialla; consentite in area arancione solo nell’ambito del proprio Comune; vietate in area rossa. “L’attività di dog sitting è consentita dal dpcm” perché si tratta “di attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica”. È quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo, nella sezione che riguarda l’area rossa. Invece l’attività venatoria (la caccia) o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all’interno dell’area gialla; consentite in area arancione solo nell’ambito del proprio Comune; vietate in area rossa.

Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. Inoltre è possibile “nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza”.