Oreste Florenzano, con delibera n.655 del 31.5.2021, ha nominato alcuni Dirigenti Medici delegati alle funzioni di datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Questo è un tema delicato soprattutto in un momento come questo – ha commentato l’avvocato Iacovino – caratterizzato da una pandemia i cui effetti hanno già lasciato segni indelebili anche tra il personale della ASREM. Ed infatti diversi dipendenti hanno contratto il covid durante l’attività lavorativa e qualcuno, purtroppo, non è riuscito a superare l’infezione contratta sul posto di lavoro. Con evidente infortunio mortale. L’articolo 16 del D.Lgs. n.81/2008 stabilisce che: “La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa”, ma il successivo articolo 17 prevede che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

E prosegue, “il meccanismo della delega di funzioni lascia dunque “scoperto” il datore di lavoro con riferimento agli obblighi in delegabili di cui all’articolo 17 cit., ai quali egli deve adempiere direttamente.
L’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.81/2008, definisce il datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Il “datore di lavoro” è dunque il soggetto responsabile dell’organizzazione dell’impresa, dotato dei poteri decisionali e di spesa sul quale incombono l’effettuazione della valutazione dei rischi, la redazione del relativo documento e la nomina dell’RSPP”. Insomma, ciò che rileva, al fine di creare la qualità di datore di lavoro, e quindi la posizione di garanzia, sono il potere di decidere e quello di spendere. Chi li possiede è il datore di lavoro e quindi titolare della posizione di garanzia (Corte assise Torino, Sez. II, 14.11.2011, n.31095, in Giur. merito 2012, 6, 1359 meglio nota come sentenza Thyssen).

Sulla questione OFF ha ascoltato il medico Lucio Pastore che dichiara di non avere le competenze legali, “ma, sembra che questo atto voglia essere un tentativo di scaricare su terzi la responsabilità legale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo stesso Avv. Iacovino, citando alcuni articoli di legge ed alcune sentenze sembra dire che queste deleghe non siano possibili. Un tentativo di derespondabilizzarsi da parte del Direttore Generale su una materia che può essere fonte di notevoli contenziosi per il futuro, specie dopo l’esperienza covid. Il tentativo di delegare altri su queste responsabilità, se è vera la lettura data dall’avv. Iacovino, implica uno stato di difficoltà notevole da parte della dirigenza Asrem e, quindi, un ulteriore segno di disfacimento dell’azienda. Ulteriori chiarimenti sono necessari (e dovuti, ndr)“.