Ad ogni modo, si evince dalla circolare, sono diverse le categorie che rimangono escluse dalla misura e dall’obbligo assicurativo per malattia, così come previsto in precedenza. Tra questi ci sono i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”, per i quali vista la natura imprenditoriale dell’attività svolta, non è stata riconosciuta l’assicurazione in oggetto. Esclusi anche i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche ai quali, pur essendo dipendenti da enti di diritto privato, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego con riferimento alla certificazione e al trattamento economico delle assenze per malattia. Non rientrano neppure i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Per quanto riguarda invece il calcolo e la durata dell’indennità, il diritto al pagamento spetta dal quarto giorno successivo all’inizio dell’evento di malattia, per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Inoltre viene specificato che, così come per la generalità dei lavoratori, in caso di certificati di continuazione o ricaduta entro 30 giorni, non si applicano i tre giorni di carenza, e i giorni del nuovo periodo si sommano a quelli precedenti, anche ai fini del calcolo.
Per quanto riguarda l’importo della malattia per gli ex Enpals, questo si calcola sul 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20esimo giorno di durata della malattia, comprese domeniche e festività nazionali e religiose infrasettimanali; sull’80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21esimo giorno in poi fino al limite di 180 giorni; sul 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana.
Per il calcolo della retribuzione di riferimento, la circolare specifica che, stando alle novità previste dal decreto Sostegni bis, a decorrere dagli eventi verificatisi dal 26 maggio 2021 bisognerà tener presenti le ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo, soggette a contributo. La circolare inoltre specifica che sono compresi il rateo della tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti vari, ugualmente soggetti a contribuzione.
Infine, l’Inps fa sapere che il pagamento dell’indennità di malattia sarà anticipato dal datore di lavoro, ad eccezione di disoccupati, saltuari con contratto a termine o a prestazione e occupati presso imprese che esercitano attività saltuaria o stagionale che ricevono la prestazione direttamente dall’Istituto.