di E.S.

Era il 29 aprile quando le sigle sindacali manifestavano la propria preoccupazione sullo stato di salute dell’Arpa Molise. Ai tempi si lamentava la mancanza di un direttore generale (con Delibera di Giunta Regionale n. 666 del 30.11.2015, con decorrenza 01.12.2015, era stata designata Commissario Straordinario di Arpa Molise Antonella Lavalle) e venivano rilevate “le ripercussioni negative a carico dell’ambiente e della salute dei cittadini molisani derivanti dalla mancata riorganizzazione di Arpa Molise, da anni commissariata e priva di una legge di riforma”.

Ad aggravare la già critica situazione è la diffida sottoscritta da Antonio Chieffo, Filoteo Di Sandro, Luigi Velardi, Gianfranco Vitagliano. I quattro chiedono lumi in merito alla nota dell’Arpa Molise (prot. n. 13004/2021 del 4/08/2021), a firma del Commissario straordinario, per contestarne integralmente il contenuto. Cosa accade? La Corte dei Conti ha considerato indebita la percezione, per il periodo 8 maggio 2012/21 giugno 2015, da parte del Direttore Generale pro tempore dell’Arpa Molise, che allora era Quintino Pallante, di un trattamento economico superiore a quello spettante, erogato dall’Arpa Molise su iniziativa diretta (da Pallante stesso), per una cifra di euro € 98.060,25.

Inoltre, specificano, che “ritenendo che non sussista alcuna responsabilità in capo ai sottoscritti (ai tempi Assessori) per la predetta erogazione” diffidano l’Arpa Molise ed il suo Commissario straordinario e, per quanto di competenza, la Regione Molise e il suo Presidente, a costituire in mora Quintino Pallante e ad adottare, nei confronti dello stesso, provvedimenti idonei al recupero integrale delle somme suindicate, oggi ancora giuridicamente possibile”.

Cosa accadrà? Gli ex Assossori chiedono una immediata verifica e adozione da parte “dell’Arpa Molise e della Regione Molise, di atti, se del caso anche cautelari, con la messa in mora del percettore e la richiesta allo stesso di restituzione delle somme percepite indebitamente e, comunque, utili ed efficaci per evitare il danno erariale; di voler accertare se negli atti e nelle condotte degli enti diffidati e del percettore indebito siano ravvisabili irregolarità fonte di responsabilità amministrativa e di danno erariale. Con riserva di ogni ulteriore azione a tutela, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, nel caso i sottoscritti fossero eventualmente obbligati a risarcire il danno in luogo del percettore effettivo delle somme indebite”.