di E.S.

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, oggi alle ore 10.00, presso la Sala parlamentino di Palazzo Vitale, terrà una conferenza stampa sui contenuti del Piano operativo sanitario 2019-2021. Un atto ritenuto incostituzionale.

“Con questo atto gli ospedali di Isernia e Termoli hanno il destino segnato. I tagli decisi dal governatore per il Veneziale e il San Timoteo incidono pesantemente sulle funzioni delle strutture ospedaliere. L’ospedale di Isernia è destinato ad un lento declino. Quello di Termoli sarà assorbito dall’assurda politica che passa attraverso l’accordo con l’ospedale di Vasto, anzi di San Salvo, di prossima apertura. Firmare un POS del genere equivale al tradimento politico non solo degli elettori ma anche del Consiglio regionale che nell’ultimo periodo gli ha rinnovato la fiducia. Tutti i partiti dovrebbero fare un’analisi accurata sulla situazione che il Molise sta vivendo. I cittadini si sentono indifesi mentre la politica dei tagli continua inesorabile”, ha dichiarato Michele Iorio.

E la storia si ripete: Toma come Frattura. Il fallimento annunciato del POS 2019-2021 fa giustizia di molte analisi interessate. Ma soprattutto rischiano di rendere ancora più surreali, qualora il governo Toma riuscisse a prendere il largo, le analisi del giorno dopo: con un micidiale testacoda tra chi osanna il governo regionale e i lamenti per l’irresponsabile comportamento di chi lo ha generato.

In attesa di capire come sia stato possibile, il M5S rivendica tre anni di mancata programmazione regionale, “in cui Toma e i suoi si fanno la guerra per le poltrone, ignorando qualsiasi proposta di buonsenso. Rifiutando il minimo dialogo, soprattutto in materia di programmazione sanitaria, che registra pesanti carenze già da prima dell’emergenza Covid”. E ancora, secondo i pentastellati il Presidente “continua ad avocare a sé tutte le decisioni che riguardano la salute e il futuro dei cittadini, senza avere l’umiltà di cercare un confronto con chi studia e vive i tanti problemi sul campo”.

E così a un certo punto, se tutto va bene, bisognerà organizzare il traffico: di qua gli alleluia, di là il de profundis. Ma soprattutto bisognerà uscire da un modo di raccontare la sanità molisana ossessivamente incentrata su intenzioni e macchinazioni dei suoi protagonisti. Un marchio di fabbrica, si può ipotizzare, un misto di vittimismo e aggressività.

E mentre i molisani si organizzano la memoria torna, inesorabile, alla storia (che non insegna). 

La Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’articolo 34 bis del decreto legge 50 del 2017. Si tratta dell’articolo di legge che recepiva il Piano Operativo Straordinario del Molise 2015-2018 varato dal commissario ad acta. La Consulta decideva che un atto amministrativo poteva essere solo in casi eccezionali assorbito in una legge, e che questi casi dovevano essere sottoposti ad un esame rigoroso. In questo caso, decideva la Corte, la norma è illegittima e aveva dichiarato incostituzionale l’articolo 34 bis. A proporre ricorso alla Corte era stato il Tribunale Amministrativo Regionale del Molise nell’ambito di un procedimento tra l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed ed il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro.

ECCO LA SENTENZA NEI PUNTI SALIENTI

“Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise nel procedimento vertente tra l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed IRCCS srl e il commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario del Molise e altri, con ordinanza del 15 novembre 2018, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2019 […].

Ritenuto in fatto

1.− Con ordinanza iscritta al reg. ord. n. 49 del 2019, il Tribunale amministrativo regionale per il Molise ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. 1.1.− La norma censurata approva il programma operativo straordinario (POS) per la Regione Molise per il triennio 2015-2018, allegato all’Accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (Accordo concernente l’intervento straordinario per l’emergenza economico−finanziaria del Servizio sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio sanitario regionale ai sensi dell’art. 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e recepito con decreto del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della predetta Regione Molise n. 52 del 12 settembre 2016, così disponendo: «1. In considerazione della necessità di assicurare la prosecuzione dell’intervento volto ad affrontare la grave situazione economico finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione nell’ambito dell’ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell’Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l’anno 2015, di 25 milioni di euro per l’anno 2016 e di 18 milioni di euro per l’anno 2017: a) il commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all’accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti n. 155/ CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario ad acta n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione; […]».

2.− Il TAR Molise – nell’ambito del giudizio di impugnazione del POS e dei suoi provvedimenti attuativi –, a fronte dell’eccezione della difesa statale di improcedibilità del ricorso a seguito dell’intervento dell’art. 34-bis del d.l. n. 50 del 2017, solleva questione di legittimità costituzionale. Il Collegio remittente premette di avere rigettato, nell’ambito di precedenti giudizi, le eccezioni d’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell’intervenuta legificazione del POS, interpretando il censurato art. 34-bis come se avesse recepito e legificato soltanto il contenuto che sopravvive al vaglio di validità di atti e provvedimenti. Sennonché, a fronte dell’opposta lettura del citato art. 34-bis adottata dal Consiglio di Stato – che assume l’improcedibilità del ricorso sull’assunto che l’avvenuto recepimento del POS ad opera di una norma di legge statale priva le parti di ogni interesse a vedere decisi dinanzi al giudice amministrativo i ricorsi giurisdizionali avverso il POS medesimo – si determina a sollevare questioni di legittimità costituzionale. 2.1.− Viene sostenuta, innanzitutto, la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto, in difformità dai princìpi di ragionevolezza e di non contraddizione, nonché dei princìpi di legalità e imparzialità della pubblica amministrazione, verrebbe recepito in norma di legge il contenuto di un provvedimento amministrativo che potrebbe essere affetto da vizi di illegittimità. Un particolare profilo di illogicità e contraddittorietà deriverebbe dall’inciso «ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione», non essendo chiaro se, con questa espressione, si affermi che la norma di legge possa validare anche gli atti e i provvedimenti del tutto illegittimi, ivi compresi gli atti attuativi del POS, ovvero se s’intenda l’esatto contrario, vale a dire che la validità degli atti e dei provvedimenti recepiti nella norma di legge sia il presupposto indefettibile della legificazione e che gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’attuazione del POS siano fatti salvi a condizione che gli atti e i provvedimenti adottati siano validi […].

La terza questione, infine, riguarda la violazione degli artt. 117, primo e terzo comma, e 120 Cost., stante la riconducibilità della disciplina legislativa in esame alla materia «tutela della salute», spettante alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, materia nella quale alle leggi statali è riservata la sola fissazione dei princìpi fondamentali. La forza di legge conferita al POS comporterebbe inoltre rilevanti interferenze su atti che nascono da processi co-decisionali e che non potrebbero essere modificati da provvedimenti unilaterali di una delle parti pubbliche, in assenza di coinvolgimento dell’altra. La violazione deriverebbe anche dall’irragionevole estromissione degli organi regionali dalla funzione di rivedere le proprie leggi nell’ottica degli obiettivi di risanamento, il che – prosegue il TAR Molise – non sarebbe giustificabile neppure alla luce di esigenze legate al coordinamento della finanza pubblica spettante alla legge statale. D’altronde, i limiti all’autonomia legislativa concorrente della Regione nel settore della tutela della salute e della gestione del servizio sanitario, che possono essere imposti alla luce degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, non potrebbe tuttavia comportare una pretermissione del momento consensuale o concertativo inter-istituzionale. 3.− È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate. Espone l’Avvocatura generale che gli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario regionale previsti nell’originario piano di rientro della Regione Molise, avviati nel 2007 e non realizzati nelle dimensioni e nei tempi ivi previsti, sono proseguiti e sono stati aggiornati con successivi programmi operativi, adottati dal commissario straordinario ai sensi dell’art. 2, commi 88 e 88-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)».

Nell’anno 2010, atteso il persistente inadempimento della Regione Molise agli obblighi derivanti dal piano di rientro e le riscontrate difficoltà nella sua attuazione, è stata attivata la procedura di cui all’art. 2, comma 84, della legge n. 191 del 2009, conclusasi nell’anno 2012 con la nomina di un commissario ad acta, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2012. La funzione commissariale è stata poi nuovamente assegnata al Presidente pro-tempore della Regione con deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2013. Nonostante tutti gli interventi straordinari attivati in applicazione della legislazione emergenziale in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari, la grave situazione economica e strutturale in cui continuava a versare il Servizio sanitario regionale molisano induceva il legislatore nazionale a stanziare un ulteriore fondo straordinario, nella misura massima di 40 milioni di euro (come previsto dall’art. 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015»), la cui erogazione veniva condizionata alla positiva verifica, da parte dei Tavoli tecnici di monitoraggio, dell’effettiva attuazione dello specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito nella Conferenza permanente del 3 agosto 2016, concernente l’intervento straordinario per l’emergenza economico-finanziaria del Servizio sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del medesimo Servizio. Tale intervento straordinario è stato formalizzato nel POS 2015/2018, allegato all’Accordo Stato-Regioni del 3 agosto 2016 e recepito, poi, con decreto commissariale n. 52 del 2016. È in questo quadro – sottolinea la difesa statale – che si muove dunque la misura legislativa censurata, indirizzata a fronteggiare gli impegni assunti con gli interventi straordinari attivati, al fine di recuperare la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria regionale e ricondurre la gestione nell’ambito dell’ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, dando concreta attuazione agli interventi strutturali previsti nel POS […]. In punto di fatto, viene segnalato che, per quanto riguarda la posizione dell’IRCCS, ricorrente nel giudizio a quo, la riorganizzazione della rete ospedaliera molisana sarebbe basata su un presupposto palesemente erroneo, che comporta il riconoscimento di un numero di posti letto inferiore rispetto a quello effettivo. Ciò sarebbe, appunto, accaduto con il POS 2015-2018, approvato con decreto commissariale n. 52 del 2016 e attuato con successivi provvedimenti (decreti del commissario ad acta n. 14 del 28 febbraio 2017, n. 47 del 28 agosto 2017, n. 10 del 16 febbraio 2018), tutti impugnati per tale motivo innanzi al TAR Molise. Viene altresì ricordato che quest’ultimo, con ordinanza 7 dicembre 2016, n. 167, avrebbe preso atto del “mancato coordinamento” del POS con l’atto di programmazione 2014, che riconosce all’istituto 156 posti letto anziché i 145 attualmente pianificati […].

Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96 […].

A parere del TAR Molise, infine, il legislatore statale avrebbe violato gli artt. 117, primo e terzo comma, e 120 Cost., in quanto avrebbe adottato norme di dettaglio in un ambito riconducibile alla materia della tutela della salute, spettante alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, nella quale alle leggi dello Stato è riservata la fissazione dei princìpi fondamentali. Inoltre, il recepimento in legge del POS renderebbe quest’ultimo prevalente sull’Accordo tra Stato e Regioni, realizzando rilevanti interferenze su atti che nascono da processi co-decisionali. Tale intervento non sarebbe giustificabile neppure nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica spettante alla legge statale, innanzitutto perché, a tenore dell’art. 120, secondo comma, ultimo periodo, Cost., quando il Governo si sostituisce ad organi delle Regioni, la legge deve definire sempre «le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione»; in secondo luogo – prosegue il giudice a quo – se pure l’autonomia legislativa concorrente della Regione nel settore della tutela della salute e della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, tuttavia il momento consensuale o concertativo inter-istituzionale non può essere del tutto pretermesso, restando pur sempre necessario che la Regione, in qualche modo, si esprima sugli interventi indicati dai programmi operativi […].

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2020″.