Da tempo l’accesso a bonus e benefici fiscali e assistenziali è, nella maggior parte dei casi, valutato sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee), come indicato nella DSU -Dichiarazione Sostitutiva Unica- che contiene i dati patrimoniali, reddituali e anagrafici di ogni nucleo familiare. È possibile modificarli in corso d’opera? Ecco cosa ha stabilito l’Inps. Le componenti dell’Isee si riferiscono al secondo anno precedente alla presentazione della dichiarazione. Si pone il problema di come fare in caso di cambiamenti che permetterebbero di usufruire di misure non permesse dall’Isee in corso di validità.
Ad esempio, può succedere che dopo la presentazione della dichiarazione, un figlio si trasferisca e non risulti più a carico della famiglia. Oppure che un membro del nucleo perda il lavoro, o ancora che i genitori divorzino. Modificare i dati è possibile. Per farlo è necessario compilare una nuova dichiarazione basata su un nuovo calcolo di quello che viene chiamato l’Isee corrente. L’Inps, con il messaggio n.3155 del 21 settembre 2021, ha precisato che esiste già dal 2019 la possibilità di aggiornare redditi e patrimoni presenti nella DSU, prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, nel caso in cui convenga al nucleo familiare, modificando quindi quelli in corso di validità relativi invece al secondo anno precedente.
L’ente illustra in quali casi e in che tempistiche poter richiedere l’Isee corrente aggiornato, precisando quali differenze ci sono in caso di aggiornamento del reddito o del patrimonio. Dal 1°gennaio al 31 marzo di ciascun anno si possono modificare solo i dati relativi ai redditi e non anche ai patrimoni. Dal 1°aprile si possono invece aggiornare o solo i patrimoni, o solo i redditi, oppure redditi e patrimoni insieme. Con decreto ministeriale del 5 luglio 2021, l’Inps ricorda che è stata introdotta la possibilità di presentare l’Isee corrente nel caso in cui l’indicatore patrimoniale dell’anno precedente differisca di oltre il 20% rispetto a quello che risulta dai documenti.
L’ipotesi si va così ad aggiungere a quelle già previste per l’aggiornamento dei redditi: “lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, la sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa”, oppure “nel caso si verifichi un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF”. Ai fini della richiesta di erogazione delle prestazioni per cui si ritiene di dover aggiornare, l’Isee corrente ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui è presentato il modulo sostitutivo della DSU. Regole specifiche valgono se la variazione riguarda solo il reddito. In tali casi, in linea di principio, la data di scadenza dell’Isee corrente – fissata a sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU – non cambia. Le uniche eccezioni riguardano “variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’Isee corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione”.