L’indennità di maternità non rientra nel calcolo del fatturato necessario per chiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge n. 41 del 2021, noto anche come decreto Sostegni. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate. La precisazione è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 11 novembre, in risposta a un interpello presentato da una donna che svolge la professione di avvocato titolare di partita Iva.
Il decreto Sostegni ha previsto un contributo a fondo perduto per le attività in difficoltà economica a causa delle conseguenze dell’emergenza sanitaria legata al Covid e delle restrizioni adottate nel nostro Paese. Nella risposta dell’Agenzia delle Entrate viene spiegato che il contributo a fondo perduto può essere richiesto da imprese, professionisti e titolari di reddito agrario, con un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.
“È stato previsto – prosegue l’Agenzia delle Entrate – che anche i forfettari possano richiedere il contributo. Oltre a tale requisito, è necessario che l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019″. Sul tema dell’indennità di maternità, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, è stato specificato che “come chiarito con la circolare del 30 maggio 2012, n. 17/E – in relazione al previgente Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – l’indennità di maternità non costituisce ricavo o compenso”.