L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è possibile inviare le domande per fruire del contributo “Sostegni” e/o del contributo “Sostegni-bis alternativo” a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva.
Le nuove agevolazioni spettano ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra 10 e 15 milioni di euro. Per quanto riguarda il contributo “Sostegni”, possono fare domanda i soggetti che abbiano registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019.
Per usufruire dei benefici del “Sostegni-bis alternativo”, il calo del fatturato deve essere di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il contributo non spetta ai soggetti la cui attività e la cui partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti-legge, nonché agli enti pubblici, agli intermediari finanziari e le alle società di partecipazione. Il contributo massimo non può essere superiore a 50.000 euro.
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 13 dicembre 2021. La richiesta deve essere corredata, oltre che dai dati del richiedente, dal codice fiscale, dai dati dell’eventuale rappresentante o intermediario, dalle informazioni sulla sussistenza dei requisiti e dall’Iban su cui ricevere l’accredito.