Nuova proroga per l’Opzione donna, l’uscita anticipata dal lavoro con il calcolo contributivo per le lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età (59 le autonome) e 35 di contributi, alla quale potranno partecipare le donne del 1963 (del 1962 le autonome).
Un messaggio dell’Inps (numero 169 del 13 gennaio) informa che bisognerà aver raggiunto i requisiti entro la fine del 2021. La legge di Bilancio per il 2022 ha infatti previsto la possibilità di “accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021”. In particolare, si legge, possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome. Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue quando sono trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti. Oppure trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Le lavoratrici del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), al ricorrere dei requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2022.
Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile. Tenuto conto della data del 1° gennaio 2022 di entrata in vigore della legge di Bilancio per il 2022, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.
La domanda va presentata online all’Inps attraverso il servizio dedicato. Ma è possibile anche fare domanda tramite contact center al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06.164164 da rete mobile o tramite degli enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i loro servizi telematici.